L’argomento riguarda il contratto d’appalto per nuove costruzioni in ambito edile.
INTRODUZIONE
Ho pensato di scrivere questo articolo dopo aver constatato, recentemente, che si sta instaurando una procedura scorretta nei rapporti fra Committente e Impresa nella stesura del contratto d’appalto.
Nella sottoscrizione dei contratti d’appalto, compresa la redazione del computo metrico estimativo, alcune Imprese e/o professionisti applicano in maniera scorretta le competenze e gli oneri delle parti in causa.
Mi spiego facendo un esempio: un professionista redige un contratto di appalto, con allegato il computo metrico estimativo in cui si prevede che il Committente debba riconoscere e pagare all’Impresa il noleggio della gru, per la costruzione di una nuova villetta.
La gru è un’attrezzatura e fa parte dell’organizzazione dell’Impresa, quindi onere a carico della medesima, pertanto è scorretto attribuirne il costo al Committente.
In merito a questi aspetti mi sono imbattuto anche in una ATP (Accertamento Tecnico Preventivo) dove il CTU, incaricato da Giudice, nonostante la segnalazione dell’errore nelle mie memorie, in qualità di CTP, ha depositato la propria perizia commettendo un errore, a mio avviso gravissimo, soprattutto trattandosi di un Ausiliario del Giudice.
Un Giudice di conseguenza, in fase di emissione della sentenza, potrebbe venire deviato nella determinazione del suo giudizio in modo errato e a danno, ingiustamente, di una delle parti in causa.
A sostegno di quanto dichiarato riporto le normative che riguardano l’argomento.
DEFINIZIONI
Cos’è il contratto di appalto?
Per rispondere è sufficiente fare riferimento al Codice Civile:
Dispositivo dell’art. 1655 Codice Civile
L’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
Come dall’art. 1655 succitato, si evince che due sono le caratteristiche essenziali dell’appalto:
- organizzazione dei mezzi necessari:
- mezzi necessari sono: maestranze, ufficio, magazzino, gru, autocarro, ecc. necessari per il compimento dell’opera appaltata.
- gestione a proprio rischio:
- significa avere capacità finanziaria per intraprendere i lavori affidati in appalto.
A questo punto, a mio avviso, è chiarissimo quali sono i compiti dell’appaltatore.
Vediamo un altro aspetto normativo e passiamo ora al Codice degli Appalti. Cosa è?
Prendiamo in esame il DM 145/2000:
Art. 5. Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell’appaltatore
1. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d’appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell’appaltatore:
a) le spese per l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;
b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall’organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
e) le spese per le vie di accesso al cantiere;
f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l’ufficio di direzione lavori;
g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.lgs. 626/94, e successive modificazioni. (Oggi D.lgs. 81/08 e s.m.i.)
2. L’appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d’opera che siano richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.
3. La stazione appaltante può mantenere sorveglianti in tutti i cantieri, sui galleggianti e sui mezzi di trasporto utilizzati dall’appaltatore.
Abbiamo visto quali sono gli oneri a carico dell’Impresa ed evidenziati in particolare le lettere c) ed f) che riguardano in particolare l’oggetto di questo articolo.
CONSIDERAZIONI
Riprendendo l’art 1655 del c.c. e analizzandolo puntualmente, comprendiamo che l’impresa deve quindi assumere:
- con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, (quindi a proprie spese);
- il compimento di un’opera o di un servizio (nella fattispecie ad esempio la consegna di una unità immobiliare unifamiliare);
- verso un corrispettivo in danaro. Danaro che il Committente riconoscerà per i materiali forniti in opera e per il completamento dell’opera appaltata.
A questo punto come si può verificare, ulteriormente, se l’Impresa, in fase di contratto d’appalto possiede le caratteristiche di cui all’art. 1655 del c.c.?
Ci viene in aiuto il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – allegato XVII – Idoneità tecnico professionale – che si trascrive di seguito:
01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97.
1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo;
c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo.
2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo;
e) documento unico di regolarità contributiva.
3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.
Al punto 1. aggiungerei la lettera e) “Organico medio annuo” dell’Impresa.
In questo documento l’Impresa indica:
le maestranze che compongono la propria ditta:
- Numero Addetti – Impiegati – Quadri – Dirigenti – Operai;
- Organico medio annuo (n. addetti aziendali dell’anno precedente e/o attuale);
- Organico medio previsto per il cantiere;
- Il Contratto Collettivo Nazionale Applicato.
Con questi dati otteniamo una fotografia dell’Impresa e della sua organizzazione così da comprendere se possiede caratteristiche per poter sottoscrivere il contratto d’appalto.
A maggiore dettaglio raffiguro con un esempio: se siamo di fronte ad un’Impresa che dichiara di avere n. 1 addetti operai, possiamo affidarle un cantiere dell’importo lavori pari ad 500.000,00?
Qualche dubbio sorgerà sicuramente!
Esempio del buon operare – Ponte San Giorgio (Genova) opera strategica realizzata con tutti i crismi, orgoglio Italiano.
FACCIAMO UN PO’ DI STORIA
L’evoluzione delle spese generali nel prezzo di appalto.
Nella formazione di un singolo prezzo e, come sommatoria dei singoli prezzi, nella valutazione del complessivo importo di un appalto di opera edile pubblica o privata, ai costi, oltre che l’Utile si aggiungono le Spese Generali. L’incidenza di tali elementi è fissata storicamente per Legge e rimane in carico all’impresa il suo eventuale scostamento. Sia negativo che positivo.
Le Spese Generali rappresentano il costo dell’organizzazione d’Impresa, la sua amministrazione e conduzione. Variano ovviamente da organizzazione a organizzazione e dipendono poi anche dalla tipologia di opera che si deve realizzare.
Ma in base alla legge da cosa sono concretamente formate?
Una prima elencazione delle componenti si rinviene nella circolare dell’allora Ministero dei Lavori Pubblici n. 15824 del 22.10.1947. L’elenco comprendeva:
- l’imposta sull’entrata;
- l’imposta di registro e di accessorie;
- le spese di contratto;
- le spese di personale, di locali di ufficio e della direzione centrale dell’appaltatore;
- la gestione amministrativa della mano d’opera di cantiere;
- la direzione tecnica del cantiere.
A seconda della natura e dell’importanza dei lavori, sempre la richiamata circolare indicava l’incidenza delle spese generali in un range compreso fra l’8% e il 12%.
L’art. 34 del regolamento 554 aumentava l’incidenza nel range compreso fra il 13 e il 15 % a seconda della categoria e tipologia dei lavori senza entrare nel merito dei contenuti.
Con l’articolo 32 del regolamento 207 viene aggiornato l’elenco della vecchia circolare e stabilito che le spese generali comprendono:
- le spese di contratto ed accessorie e l’imposta di registro;
- gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
- la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’esecutore;
- la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
- le spese per l’impianto, la manutenzione, l’illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per l’utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
- le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
- le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell’organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
- le spese per le vie di accesso al cantiere, l’istallazione e l’esercizio delle attrezzature e dei mezzi d’opera di cantiere;
- le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l’ufficio di direzione lavori;
- le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
- le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 86, comma 3-bis, del codice;
- gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.
Sempre l’art. 32 DPR 207/2010 aumenta l’incidenza massima e porta il range fra il 13 e il 17 %.
IN SINTESI
Un corretto contratto d’appalto prevede la presenza delle seguenti figure:
- Committente (che si avvale di un professionista di fiducia che abbia le competenze nella stipula del contratto).
- Professionista (persona con esperienza garante per il Committente).
- Impresa (preferibilmente conosciuta dal Committente e/o dal Professionista ma comunque avente tutte le caratteristiche previste dall’art. 1655 del Codice Civile e del D.lgs. 81/08.
Quanto sin qui descritto riguarda la costruzione di un nuovo edificio (a qualsiasi destinazione).
Per quanto riguarda altri tipi di interventi, ovvero:
- la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- la ristrutturazione;
- gli ampliamenti e/o sopralzi;
- altro…
vale sempre quanto detto, anche se sarà opportuno valutare singolarmente le tipologie di cantiere per eventuali maggiori costi, da parte dell’Impresa, e per difficoltà oggettive logistiche.
Con l’augurio che questo articolo possa essere stato di aiuto.