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D.lgs. 81/08 – Aggiornamento normativo Legge 13 dicembre 2024, n. 203

Nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024 è stata pubblicata la legge 13 dicembre 2024, n. 203, che riporta modifiche al d.lgs. 81/08.

Le modifiche riguardano l’art. 1

  • composizione della Commissione per gli interpelli;
  • le specificità del medico competente;
  • l’uso dei locali chiusi sotterranei per le lavorazioni.

La legge entra in vigore in data 12 gennaio 2025.

TESTO DELLA LEGGE

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA I TALIANA Serie generale – n. 30328-12-2024
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
LEGGE 13 dicembre 2024 , n. 203.
Disposizioni in materia di lavoro.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 12, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, la Commissione per gli interpelli, composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, da due rappresentanti del Ministero
della salute, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, e da quattro rappresentanti delle regioni e delle
province autonome, di cui almeno due con profilo professionale giuridico. Qualora la materia oggetto di interpello
investa competenze di altre amministrazioni pubbliche, la Commissione è integrata con rappresentanti delle stesse. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro
emolumento comunque denominato»;
b) nel capo II del titolo I, dopo l’articolo 14 è aggiunto il seguente:
«Art. 14-bis (Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro). — 1. Entro il 30 aprile
di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali rende comunicazioni alle Camere sullo stato della
sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all’anno precedente, nonché sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che
il Governo intende adottare al riguardo per l’anno in corso, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le Camere possono adottare atti di indirizzo al Governo,
secondo le disposizioni dei rispettivi Regolamenti»;
c) all’articolo 38, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Il Ministero della salute, utilizzando i dati registrati nell’anagrafe nazionale dei crediti formativi del
programma di educazione continua in medicina, verifica periodicamente il mantenimento del requisito di cui al
comma 3, ai fini della permanenza nell’elenco dei medici competenti di cui al comma 4»;
d) all’articolo 41:
1) al comma 2:
1.1) alla lettera a), dopo le parole: «visita medica preventiva» sono inserite le seguenti: «, anche in fase preassuntiva,»;
1.2) la lettera e-bis) è abrogata;
1.3) alla lettera e-ter), dopo le parole: «sessanta giorni continuativi,» sono inserite le seguenti: «qualora
sia ritenuta necessaria dal medico competente» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora non ritenga
necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica»;
2) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Il medico competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche
ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore stesso
ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera e), al fine di evitarne la ripetizione, qualora ciò sia ritenuto compatibile dal medico competente con le finalità della visita preventiva»;
3) al comma 4-bis, la parola: «2009» è sostituita dalla seguente: «2024»;
4) al comma 6-bis, le parole: «alle lettere a), b), c) e d) del» sono sostituite dalla seguente: «al»;
5) al comma 9, le parole: «all’organo di vigilanza» sono sostituite dalle seguenti: «all’azienda sanitaria locale»;
e) all’articolo 65, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, è consentito l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee
condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
3. Il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale
dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l’uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell’INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni
dalla data della comunicazione di cui al primo periodo. Qualora l’ufficio territoriale dell’INL richieda ulteriori
informazioni, l’utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell’ufficio medesimo»;
f) all’articolo 304, comma 1, lettera b), le parole:
«commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3, 4 e 5,».

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA I TALIANA Serie generale – n. 30328-12-2024
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione del presente articolo nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
Art. 2.
Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative ai ricorsi in materia di applicazione delle
tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
1. L’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, è sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi). — 1. Il datore di lavoro può ricorrere alla direzione regionale, alla sede regionale di Aosta, alla direzione provinciale di Trento o alla direzione provinciale di Bolzano dell’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in relazione alla loro competenza per territorio, contro i provvedimenti emessi dalle sedi territoriali dell’Istituto in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
approvate ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, riguardanti:
a) la classificazione delle lavorazioni;
b) l’oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione degli infortuni ed igiene dei luoghi di lavoro;
c) la decorrenza dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie;
d) l’inquadramento nelle gestioni tariffarie effettuato direttamente dall’INAIL per i datori di lavoro non
soggetti alla classificazione prevista dall’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
2. I ricorsi di cui al comma 1 sono decisi dai responsabili delle strutture competenti».
2. L’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, è sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Ricorsi in materia di oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico). —
1. Il datore di lavoro può ricorrere alla sede territoriale dell’INAIL contro i provvedimenti emessi dalla stessa
sede concernenti l’oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico, adottati secondo le modalità di applicazione delle tariffe dei premi approvate ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
2. I ricorsi di cui al comma 1 sono decisi dai responsabili delle strutture competenti».
3. L’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, è sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Modalità di presentazione dei ricorsi). —
1. I ricorsi di cui agli articoli 1 e 2 devono essere proposti esclusivamente con modalità telematiche entro trenta
giorni dalla ricezione dei provvedimenti».
4. Il comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, è sostituito dal seguente:
«3. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 il datore di lavoro può ricorrere alla direzione regionale, alla sede regionale di Aosta, alla direzione provinciale di Trento o alla direzione provinciale di Bolzano dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in relazione alla loro competenza per territorio. La struttura competente decide in via definitiva. La presentazione del ricorso comporta
per il datore di lavoro l’applicazione dei benefìci previsti dall’articolo 45 del testo unico».
5. I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, e dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono decisi dagli organi competenti secondo la disciplina vigente alla data della loro presentazione.
Art. 3.
Restituzione delle somme versate dall’INAIL per il periodo successivo alla morte degli aventi diritto
1. All’articolo 1, comma 304, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «dall’INPS» sono inserite le seguenti: «e dall’INAIL, direttamente o a seguito di accordi e convenzioni,»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «all’INPS» sono inserite le seguenti: «o all’INAIL»;
c) al quinto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dell’INAIL»;
d) al sesto periodo, dopo le parole: «all’INPS» sono inserite le seguenti: «o all’INAIL».
Art. 4.
Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative ai ricorsi in materia di prestazioni
dell’assicurazione contro gli infortuni domestici 1. I ricorsi in materia di prestazioni dell’assicurazione
contro gli infortuni domestici, di cui alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, sono decisi dalla sede territoriale dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che ha emesso il provvedimento ai sensi dell’articolo 104 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
2. Il termine per la presentazione del ricorso di cui al comma 1 è di sessanta giorni dalla data di ricezione del
provvedimento impugnato. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l’autorità giudiziaria. La proposizione dei gravami non sospende l’efficacia del provvedimento.
3. La lettera c) del comma 3 dell’articolo 10 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, è abrogata.

 

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